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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26935
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Citazioni di persone informate sui fatti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti

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2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta

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1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

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6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze

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hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi

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2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

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1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione.

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2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

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2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

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3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

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1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

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l'accertamento dei fatti.

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1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

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1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal

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3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti

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1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a

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1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la

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1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano

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prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua

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dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

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riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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fatti oggetto dell'esame.

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1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede

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3. La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Può essere

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autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

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autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

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3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da

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6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui

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1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

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preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

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fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché

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3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo

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pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

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per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

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, fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

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vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero

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formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

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2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione

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1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti

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delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

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che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti

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1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione

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sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto

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prova utili all'accertamento dei fatti.

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riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o

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esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al

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199, 200, 201, 202 e 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti.

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